E’ una società a responsabilità limitata, di emanazione del UGL. Debitamente riconosciuta, opera in tutto il territorio naziona-le, attraverso una articolata rete di centri operativi e di raccolta.Con il CAF è stato individuato un nuovo ambito d’impegno dell’UGL nella società. Questa nuova attività è stata avviata, con un po’ di preoccupazione, ma con tanta speranza e fiducia nelle strutture dell’UGL.Oggi il CAF UGLL non è solo un centro di assistenza fiscale per l’elaborazione dei modd. 730, ma anche un punto di riferi-mento per tante problematiche di natura fiscale ed assistenziale (DSU/ISEE/ISEU/ Unico/Ici). Cosa Facciamo – Riferimenti normativi Il CAF UGL ha tra i suoi compiti istituzionali lo svolgimento dell’attività di assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e pensio-nati così come previsto dalla legge. L’attività viene svolta su tutto il territorio nazionale. Stralci della L. 30 dicembre 1991, n. 413. "Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione age-volata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale.."Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 dicembre 1991, n. 305, S.O. ART. 78 ISTITUZIONE CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE 1. Sono istituiti per l'esercizio delle attività di assistenza fiscale i 'Centri autorizzati di assistenza fiscale'. I Centri possono es-sere costituiti da una ovvero da più associazioni, istituite da almeno cinque anni, rientranti in uno dei seguenti gruppi (231/b): a) associazioni sindacali di categoria tra imprenditori, presenti nel Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL); b) associazioni sindacali di categoria tra imprenditori, diverse da quelle indicate nella lettera a) se, con decreto del Ministro delle finanze, ne è riconosciuta la rilevanza nazionale in relazione al numero di iscritti ed al territorio in cui svolgono la loro attività. Decreto Legislativo 28 dicembre 1998, n. 490 "Disposizioni integrative del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernenti la revisione della disciplina dei centri di as-sistenza fiscale" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 1999 Art. 34 (ATTIVITA’) 1. I centri costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del comma l dell'articolo 32 prestano l'assistenza fiscale alle im-prese. Sono escluse dall'assistenza fiscale le imprese soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche tenute alla nomina del collegio sindacale, nonche' quelle alle quali non sono applicabili le disposizioni concernenti gli studi di settore diverse dalle societa' cooperative e loro consorzi che, unitamente ai propri soci, fanno riferimento alle associazioni nazionali riconosciute in base al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577. 2. I centri costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e) e f) del comma l dell'articolo 32 prestano l'assistenza fiscale nei con-fronti dei contribuenti non titolari di redditi di lavoro autonomo e d'impresa di cui agli articoli 49, comma 1, e 51 del testo uni-co delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 3. I centri prestano assistenza fiscale ai contribuenti che la richiedono e, in particolare: a) elaborano e predispongono le dichiarazioni tributarie, nonche' curano gli ulteriori adempimenti tributari; b) redigono le scritture contabili; c) verificano la conformita’ dei dati esposti nelle dichiarazioni alla relativa documentazione; d) consegnano al contribuente copia della dichiarazione elaborata e del prospetto di liquidazione delle imposte; e) comunicano ai sostituti d’imposta il risultato finale delle dichiarazioni stesse, ai fini del conguaglio a credito o a debito in sede di ritenuta d’acconto; f) inviano all’amministrazione finanziaria le dichiarazioni dei redditi e le scelte ai fini della destinazione dell’otto e del quattro per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. 4. In relazione alla dichiarazione annuale dei redditi dei titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 46 e 47, comma 1, lettere a), d), g), con esclusione delle indennita’ percepite dai membri del Parlamento europeo, e l) del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non-che’ dei redditi indicati all’articolo 49, comma 2, lettera a), del medesimo testo unico, i centri costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e) e f) del comma 1 dell’articolo 32, svolgono le attivita’ di cui alle lettere da c) a f) del comma 3. |